Tributi Locali
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IMU
L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.
L’IMU è stata introdotta, a partire dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
A decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019.I soggetti passivi IMU 2023 sono i titolari di diritti di proprietà, altro diritto reale di godimento, il concessionario di aree demaniali ed il locatario di immobili in leasing.
Esenzioni e agevolazioni
Non ci sono solo le esenzioni totali. Anche in sede di calcolo dell’IMU bisognerà controllare quali sono le agevolazioni e riduzioni riconosciute.
L’agevolazione prevista dalla L.160/19 consiste nella riduzione alla metà della base imponibile per il calcolo Imu, nel caso di:
abitazioni non di lusso (NO A/1, A/8 e A/9) che siano concesse in comodato d’uso (registrato entro 20 giorni, anche contratto in forma verbale) a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli).Utilizzate come abitazione principale in questi casi il comodante deve possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale ed essere residente e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso.
Al contrario anche nel caso di comodato, l’agevolazione non spetta nel caso di:
Ø comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9);
Ø proprietari di 3 o più immobili a uso abitativo;
Ø prima e seconda casa situate in due comuni differenti;
Ø residenza in un comune e seconda casa ubicata in un comune diverso;
Ø proprietari di immobili residenti all’estero;
Ø immobile concesso in comodato d’uso gratuito non adibito ad abitazione principale dal comodatario;
Ø contratto di comodato d’uso stipulato tra nonni e nipoti.
A partire dal 2022 è riconosciuta una riduzione pari al 50% dell’IMU dovuta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio, si applica quindi ai pensionati che risiedono all’estero, ma a patto di percepire una pensione in regime di convenzione internazionale.
I beneficiari della nuova agevolazione sull’IMU sono le persone che hanno lavorato in Stati con i quali l’Italia ha stipulato una Convenzione bilaterale in materia di protezione sociale. Sintetizzando ed esemplificando, lo sconto sulle tasse sulla casa si applicherà ai titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia e che risiedono all’estero.
In favore di questi pensionati residenti all’estero, è prevista inoltre una riduzione della TARI. L’importo dovuto è ridotto di due terzi rispetto alla misura ordinaria.
Per lo sconto IMU del 50%, sarà necessario che l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto non sia in affitto o in comodato d’uso.
Il CAF MCL ha a disposizione un archivio costantemente aggiornato con tutte le aliquote deliberate ogni anno da tutti i Comuni italiani.
CANONE CONCORDATO
Sconto del 25% su Imu e Tasi per gli immobili abitativi affittati a canone concordato in cui si rilevi il calcolo di rispondenza.
Sconto del 25% su Imu e Tasi per gli immobili abitativi affittati a canone concordato in cui si rilevi il calcolo di rispondenza.
IUC
La IUC era una tassa istituita negli anni passati che comprendeva Imu, Tasi e Tari. La Ta.Ri. è la tassa sui rifiuti prodotti da ogni immobile ed è decisa dai comuni in base alle spese sostenute dallo stesso.
"La Ta.S.I. è la tassa che coprirebbe le spese cosidette indivisibili come l'illuminazione pubblica ed è stabilita in percentuale sul valore catastale degli immobili fabbricati. Per i fabbricati detenuti come residenziali, ovvero dove si risiede abitualmente, il valore è stabilito dalla legge allo 0,25% con possibiltà per i comuni di derogare in più o in meno. La Ta.S.I. è dovuta anche dagli inquilini nella misura del 20% del totale calcolato. La Ta.S.I. non è applicabile per i fabbricati classificati come A1, A8 e A9; a questi fabbricati viene applicata l'Im.U con valori diversi stabiliti dalle delibere comunali al quale possono essere applicate delle franchige o detrazioni qualora fossero adibite a residenza abituale. Per i fabbricati dati in affitto agli inquilini si dovranno versare sia Imu per intero, salvo detrazioni, che Tasi all'80% del totale dovuto. Per tutti gli altri fabbricati, compresi i terreni edificabili, va applicata l'Im.U per immobili a disposizione con valori massimi stabiliti dalla legge al 1,06%. In alcuni comuni, come Roma, in caso di fabbricati dati in comodato d'uso a parenti di primo grado (es. figli o genitori), viene calcolato solo il tributo Tasi equiparato a prima casa residente. I comuni possono decidere clausole diverse: es. Roma per il 2015 prevede un Isee al di sotto di € 15000 per avere questa agevolazione.
Ai terreni agricoli si applica l'Imu agricola stabilita anch'essa come aliquota massima al 1,06% con possibiltà di avere aliquote diverse tra comune e comune. L'Im.U agricola non applica ai comuni classificati Montani dalle tabelle stabilite dal governo. Nei comuni classificati parzialmente montani e non montani, non si applica la tassa se il terreno è detenuto da agricoltori regolarmente registrati come tali che usano quel terreno come attività di lavoro."
Le scadenze sono stabilite al 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo.
DICHIARAZIONE IMU: QUANDO SI PRESENTA
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La Dichiarazione IMU va presentata al Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.