Tributi Locali - Pongetti Servizi

Vai ai contenuti

Tributi Locali

Caf

IMU

L’imposta municipale propria (IMU) è l’imposta dovuta per il possesso  di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle  categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di  terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro  diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal  concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario  in caso di leasing.
 
L’IMU è stata introdotta, a partire  dall’anno 2012, sulla base dell’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n.  201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione  dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
 
A decorrere dal 2014  e fino al 2019, poi, l’IMU è stata individuata dalla legge 27 dicembre  2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale imposta facente  parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e alla tassa  sui rifiuti (TARI), dell’imposta unica comunale (IUC).
 
La legge  27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha  successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i  tributi che ne facevano parte – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore  gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e  l’IMU, quest’ultima come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del  2019.I soggetti passivi IMU 2023 sono i titolari di diritti di  proprietà, altro diritto reale di godimento, il concessionario di aree  demaniali ed il locatario di immobili in leasing.

Esenzioni e agevolazioni
Non ci sono solo le esenzioni totali. Anche in sede di calcolo  dell’IMU bisognerà controllare quali sono le agevolazioni e riduzioni  riconosciute.
 
L’agevolazione prevista dalla L.160/19 consiste nella riduzione alla metà della base imponibile per il calcolo Imu, nel caso di:
 
abitazioni  non di lusso (NO A/1, A/8 e A/9) che siano concesse in comodato d’uso  (registrato entro 20 giorni, anche contratto in forma verbale) a parenti  in linea retta entro il primo grado (genitori-figli).Utilizzate come  abitazione principale in questi casi il comodante deve possedere un solo  immobile in Italia oltre alla casa principale ed essere residente e  dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso  in comodato d’uso.

 
Al contrario anche nel caso di comodato, l’agevolazione non spetta nel caso di:

 
Ø  comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9);
 
Ø  proprietari di 3 o più immobili a uso abitativo;
 
Ø  prima e seconda casa situate in due comuni differenti;
 
Ø  residenza in un comune e seconda casa ubicata in un comune diverso;
 
Ø  proprietari di immobili residenti all’estero;
 
Ø  immobile concesso in comodato d’uso gratuito non adibito ad abitazione principale dal comodatario;
 
Ø  contratto di comodato d’uso stipulato tra nonni e nipoti.
 
A  partire dal 2022 è riconosciuta una riduzione pari al 50% dell’IMU  dovuta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in  Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di  pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con  l’Italia.
 
L’agevolazione, introdotta dalla Legge di Bilancio, si  applica quindi ai pensionati che risiedono all’estero, ma a patto di  percepire una pensione in regime di convenzione internazionale.
 
I  beneficiari della nuova agevolazione sull’IMU sono le persone che hanno  lavorato in Stati con i quali l’Italia ha stipulato una Convenzione  bilaterale in materia di protezione sociale. Sintetizzando ed  esemplificando, lo sconto sulle tasse sulla casa si applicherà ai  titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati  esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia e che risiedono  all’estero.
 
In favore di questi pensionati residenti all’estero,  è prevista inoltre una riduzione della TARI. L’importo dovuto è ridotto  di due terzi rispetto alla misura ordinaria.
 
Per lo sconto IMU  del 50%, sarà necessario che l’immobile posseduto a titolo di proprietà o  usufrutto non sia in affitto o in comodato d’uso.

                        
Il CAF MCL ha a disposizione un archivio  costantemente aggiornato con tutte le aliquote deliberate ogni anno da  tutti i Comuni italiani.

COMODATO AI PARENTI    istruzioni

CANONE CONCORDATO
Sconto del 25% su Imu e Tasi per gli immobili abitativi affittati a canone concordato in cui si rilevi il calcolo di rispondenza.



IUC
La IUC era una tassa istituita negli anni passati che comprendeva Imu, Tasi e Tari. La Ta.Ri. è la tassa sui rifiuti prodotti da ogni immobile ed è decisa dai comuni in base alle spese sostenute dallo stesso.

"La Ta.S.I. è la tassa che coprirebbe le spese cosidette indivisibili come l'illuminazione pubblica ed è stabilita in percentuale sul valore catastale degli immobili fabbricati. Per i fabbricati detenuti come residenziali, ovvero dove si risiede abitualmente, il valore è stabilito dalla legge allo 0,25% con possibiltà per i comuni di derogare in più o in meno. La Ta.S.I. è dovuta anche dagli inquilini nella misura del 20% del totale calcolato. La Ta.S.I. non è applicabile per i fabbricati classificati come A1, A8 e A9; a questi fabbricati viene applicata l'Im.U con valori diversi stabiliti dalle delibere comunali al quale possono essere applicate delle franchige o detrazioni qualora fossero adibite a residenza abituale. Per i fabbricati dati in affitto agli inquilini si dovranno versare sia Imu per intero, salvo detrazioni, che Tasi all'80% del totale dovuto. Per tutti gli altri fabbricati, compresi i terreni edificabili, va applicata l'Im.U per immobili a disposizione con valori massimi stabiliti dalla legge al 1,06%. In alcuni comuni, come Roma, in caso di fabbricati dati in comodato d'uso a parenti di primo grado (es. figli o genitori), viene calcolato solo il tributo Tasi equiparato a prima casa residente. I comuni possono decidere clausole diverse: es. Roma per il 2015 prevede un Isee al di sotto di € 15000 per avere questa agevolazione.
Ai terreni  agricoli si applica l'Imu agricola stabilita anch'essa come aliquota massima al 1,06% con possibiltà di avere aliquote diverse tra comune e comune. L'Im.U agricola non applica ai comuni classificati Montani dalle tabelle stabilite dal governo. Nei comuni classificati parzialmente montani e non montani, non si applica la tassa se il terreno è detenuto da agricoltori regolarmente registrati come tali che usano quel terreno come attività di lavoro."
Le scadenze sono stabilite al 16 giugno per l'acconto e il 16 dicembre per il saldo.

DICHIARAZIONE IMU: QUANDO SI PRESENTA

La Dichiarazione IMU va presentata al  Comune in cui sono ubicati gli immobili entro il 30 Giugno dell'anno  successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto  inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della  determinazione dell'imposta.
Torna ai contenuti