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Isee e bonus luce gas e acqua

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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
A cosa serve:
Serve per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, ovvero di tutte le prestazioni o servizi sociali o assistenziali la cui erogazione dipende dalla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. La Dichiarazione può essere utilizzata anche per l'accesso a servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas ecc.) qualora sia così previsto dalle autorità e dalle amministrazioni pubbliche competenti.

L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è  un indicatore che valuta la situazione economica del nucleo familiare al  fine di regolare l'accesso a prestazioni sociali e socio-sanitarie  erogate da Enti o Istituzioni pubbliche. Il documento da compilare è la  DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che è il modulo con il quale il  cittadino dichiara gli elementi utili per il calcolo dell’ISEE.
                        
Le informazioni contenute nella DSU sono in  parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla  presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente  dagli archivi amministrativi dell’Agenzia delle entrate (ad esempio  reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell’INPS (trattamenti  assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall’INPS). Per le  parti auto dichiarate, un solo soggetto compila la DSU, c.d.  dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in  essa dichiara. Quindi la DSU serve a fornire le informazioni utili al  calcolo dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente).  L’ISEE è l’indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e  tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio  (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla  composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. L’ISEE,  inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo  trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i  nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.
                        
I consulenti e gli operatori del CAF MCL vi  guideranno in una scelta ragionata dei diversi indicatori e nel loro  inserimento all’interno della DSU. Vogliamo assistervi in un percorso  consapevole per ottenere il massimo dei benefici che le norme attuali  permettono.
Vengono considerati al fine del calcolo i redditi, anche esenti Irpef, di due anni precedenti la dichiarazione (per il 2024 il 2022).
Il patrimonio mobiliare che comprendono tutti i rapporti finanziari, comprese assicurazioni; il patrimonio immobiliare posseduto nei due anni precedenti al 31/12. La situazione anagrafica e familiare e le targhe degli autoveicoli e motodicli posseduti al momento della dichiarazione.

                                    
                                        Prestazioni sociali agevolate                                     
                                    
Tra le prestazioni sociali agevolate collegate all'ISEE, ci sono:
Reddito e Pensione di cittadinanza
Bonus energia (riduzione delle bollette di luce, gas, acqua) erogato direttamente dagli enti
Riduzione canone del telefono
Saldo e stralcio cartelle riscossione Agenzia delle Entrate
Esenzione ticket sanitario
Assegno di maternità per le mamme disoccupate
Esenzione o riduzione tasse scolastiche e universitarie (bonus libri, trasporto, mensa, abitazione, centri estivi)
Iscrizione asilo nido
Bonus asilo nido
Riduzioni trasporto pubblico
Accesso a strutture socioresidenziali
Esenzione TaRi nei comuni interessati
Tutte le situazioni dove è previsto


Nella maggior parte dei casi è sufficiente compilare la DSU MINI  che consente di fornire le principali informazioni sulla situazione  anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo. La compilazione della  DSU MINI consente di calcolare l’ISEE standard o ordinario, valevole per  la generalità delle prestazioni sociali agevolate. Solo in situazioni  specifiche, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende  richiedere o delle particolari caratteristiche del nucleo familiare, si  rende necessario fornire informazioni aggiuntive. In particolare, la DSU  MINI non può essere presentata quando ricorre una delle seguenti  situazioni:

Accesso a strutture socioresidenziali
presenza nel nucleo di persone con disabilità e/o non autosufficienti
richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario
presenza nel nucleo di figli i cui genitori non siano coniugati tra loro, né conviventi
esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari.

                                    
In tali  ipotesi, per ottenere l’ISEE occorre compilare la DSU nella sua versione  estesa. In alcune situazioni (ad esempio prestazioni socio-sanitarie,  universitarie) le informazioni raccolte consentono di calcolare ISEE  specifici che meglio rappresentano le particolarità di tali prestazioni e  le caratteristiche del nucleo. La DSU assume quindi un carattere  modulare, perché non è rigida ed identica per tutte le situazioni, ma è  strutturata su più Moduli. Quindi non vi è un unico ISEE ma oltre ad un  ISEE “standard” o “ordinario” vi sono i seguenti ISEE specifici:

                                        ISEE Università                                     
                                    
Per  l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va  identificato, ai sensi della disciplina vigente, il nucleo familiare di  riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica  eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Le  università suddividono gli studenti in fasce, a ognuna delle quali  corrisponde un importo specifico delle tasse. Il documento è necessario  anche in fase di richiesta di borse di studio. Se non si presenta  l'attestazione Isee, l'università applicherà l'aliquota massima, quindi  chi non deve richiedere agevolazioni non è tenuto a presentare nulla.
                                    
Rispetto  alla definizione del nucleo familiare, ai fini dell’accesso alle  prestazioni per il diritto allo studio universitario, lo studente è  considerato autonomo si verificano due condizioni e cioè se:
                                    
-  lo studente è residente fuori dall’unità abitativa della famiglia di  origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della  domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in  alloggio non di proprietà di un suo membro
                                    
-  lo studente presenta un’adeguata capacità di reddito: per valutare  l’adeguata capacità di reddito, si deve fare riferimento alle  disposizioni dell’università che disciplinano la richiesta della  prestazione; al 2023 la soglia è fissata in 9.000,00 euro, come previsto dall’articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001.
                                    
Se si  verificano entrambe le condizioni, lo studente è considerato autonomo e  non è necessario inserire ulteriori dati. Nel caso in cui nessuna delle  suddette condizioni si sia verificata o se ne sia verificata solo una,  lo studente, pur non avendo incluso i genitori nel nucleo familiare per  l’Isee ordinario, è da considerarsi come parte del nucleo familiare di  essi; cioè è come se, ai fini delle prestazioni per il diritto allo  studio universitario, venisse “attratto” nel nucleo della famiglia di  origine.
                                    
                                        ISEE Sociosanitario                                     
                                    
Per  l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza  domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti,  ovvero di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e  semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio, è lasciata  la facoltà di scegliere un nucleo più ristretto rispetto a quello  ordinario (solo in caso di persone con disabilità maggiorenni).
                                    
                                        ISEE Sociosanitario-Residenze                                     
                                    
Tra le  prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle  prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze socio-sanitarie  assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette). Si ricorda che in tal  caso l’ospitalità alberghiera non è a carico del servizio sanitario  nazionale. Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto,  si tiene conto della condizione economica anche dei figli del  beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una  componente aggiuntiva per ciascun figlio. Tale previsione consente, in  particolare, di differenziare la condizione economica dell’anziano non  autosufficiente che ha figli che possono aiutarlo da quella di chi non  ha alcun aiuto per fronteggiare le spese per il ricovero in struttura.  Inoltre, la retta pagata per il ricovero è detraibile per l’ISEE  ordinario degli altri componenti il nucleo familiare (o del medesimo  beneficiario per la richiesta di altre prestazioni). Infine, in sede di  calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni  residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni  sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in  struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti  all’assistenza personale).
                                    
                                        ISEE Minorenni                                     
                                    
                                    
                                        
Con genitori non coniugati tra loro e non conviventi per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne.



L’ ISEE Corrente che consiste in un ISEE  aggiornato ai redditi e trattamenti degli ultimi dodici mesi (o due mesi  - da rapportare all’intero anno - in caso di lavoratore dipendente a  tempo indeterminato per il quale sia intervenuta la perdita, sospensione  o la riduzione dell’attività lavorativa) quando si siano verificate  rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi come la  perdita del posto di lavoro.
                                    
Il Modello  Isee corrente ha validità di 6 mesi se riguarda variazioni reddituali fino al 30 Marzo, dal 01 Aprile verranno considerate anche le variazioni patrimoniali e l'Isee corrente avrà validità fino al 31 dicembre: se in  presenza di ISEE corrente valido, un componente trova nuova occupazione  e/o fruisce di nuovi trattamenti previdenziali, assistenziali e  indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fine IRPEF, è  necessario presentare nuovo ISEE corrente entro due mesi dall’inizio della variazione.
                                    
Per elaborare l'Isee Corrente servono questi documenti:

l'ISEE ordinario
  1. certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa  (lettera di licenziamento, chiusura partita IVA ecc.) o la variazione  del trattamento (comunicazione con data e tipo di variazione)
  2. indicazione di quanto percepito nei 12 mesi precedenti alla  presentazione dell’isee corrente (buste paga,certificazione lavoro  autonomo) compresi i trattamenti assistenziali previdenziali e  indennitari a qualunque titolo, percepiti da amministrazioni pubbliche,  incluse le carte di debito assistenziali (es: Bonus percepiti, Reddito  di cittadinanza, Assegni Familiari etc)
  3. Certificazione attestante Saldo e Giacenza media al 31/12/2023.

Il servizio del CAF per l'ISEE è completamente GRATUITO ma solo per l'erogazione della prima DSU o per le successive che presentino variazioni del nucleo familiare. Negli altri casi la DSU sarà a pagamento.




Bonus Sociale per luce, gas e acqua

Chi ne ha diritto
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici intestatari di un  contratto di fornitura elettrica, per la sola abitazione di residenza,  appartenenti:
  • ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265  euro; fino a 15000 euro fino alla fine del 2023 con il decreto energia
  • ad un nucleo familiare con più di 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro; fino a 30000 euro con il decetro energia fino alla fine del 2023.

Ogni nucleo famigliare, che abbia i requisiti  può richiedere per  disagio economico sia il bonus per la fornitura elettrica che per la  fornitura gas.
Se in casa vive un soggetto in gravi condizioni di  salute che possiede i requisiti per il bonus per disagio fisico, la  famiglia può richiedere anche questa agevolazione.

Il cosidetto Bonus luce-gas-idrico è previsto per i cittadini che hanno una situazione reddituale-patrimoniale (Isee) in linea con la legislazione vigente.  Dopo aver acquisito l'attestazione Isee il cittadino usufruirà del bonus dopo le opportune verifiche dell'autorità preposta SGATE e ARERA, che risponderà direttamente al cittadino comunicandogli l'esito direttamente in bolletta.
Il bonus è previsto solo per le utenze dirette e verrà erogato direttamente senza fare alcuna domanda dall'autorità dell'energia.

ATTENZIONE!!
Bonus ELT e GAS per beneficiari RdC/PdC
Come previsto dal DL 4/2019  (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di  pensioni), ai beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) e della  Pensione di cittadinanza (PdC) sono estese le agevolazioni relative ai  bonus elettrico e GAS fino alla scadenza della prestazione.
Al fine di poter ottenere tali agevolazioni i beneficiari di RdC e PdC devono necessariamente presentare apposita domanda presso il Comune di residenza.
Per chi è affetto da disabilità e utilizza apparecchi elettromedicali a ciclo continuo può chiedere il bonus al comune di residenza senza limiti.
Nei comuni non convezionati con il servizio attraverso CAF MCL deve presentare la richiesta al comune di residenza


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