Sostegno alla nascita
Patronato
Assegno Unico
Finalmente la famiglia diviene soggetto fiscale autonomo, per questa viene pensato un sistema di detrazioni fiscali unico ed universale.
Il primo passo di questo processo di profonda riorganizzazione fiscale è stato la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2021 della legge n. 46/2021 che contiene la delega al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti a “riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”.
“UNICO” perché è una misura che ha lo scopo di unificare e potenziare i contributi esistenti a sostegno delle famiglie con figli a carico.
“UNIVERSALE” perché spettante a tutte le famiglie con figli, senza distinzione tra lavoratori dipendenti ed autonomi. Un contributo perciò, che non farà distinzioni fra gli aventi diritto ma che dipenderà esclusivamente dalla situazione economica del richiedente, così come risultante dall’indicatore ISEE.
Aggiungiamo altri aggettivi, sarà, inoltre, compatibile con altre forme di sostegno, come per esempio il reddito di cittadinanza, e sarà spendibile sotto forma di credito di imposta o erogazione diretta della somma dovuta.
In attesa dei decreti attuativi proviamo a comprendere la portata dell’innovazione tributaria e dell’opportunità finalmente riconosciuta all’istituto della famiglia, declinando in termini di opportunità la volontà del legislatore delegato in relazione alla vocale U.
UNICO
UNICO: perché sostituirà ben sei misure di sostegno:
1) l’assegno ai nuclei con almeno tre figli minori,
Articolo 65 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Tale misura, introdotta nel 1999, prevede l’assegnazione di un importo mensile alle famiglie con tre figli minori di 18 anni a carico. Nel 2020 la misura massima di tale assegno era di 145,14 euro mensili per 12 mensilità, spettante alle famiglie con ISEE inferiore a 8.788,99 euro (per 5 componenti);
Articolo 65 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998. Tale misura, introdotta nel 1999, prevede l’assegnazione di un importo mensile alle famiglie con tre figli minori di 18 anni a carico. Nel 2020 la misura massima di tale assegno era di 145,14 euro mensili per 12 mensilità, spettante alle famiglie con ISEE inferiore a 8.788,99 euro (per 5 componenti);
2) l’assegno di natalità,
articolo 1, comma 125, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, all’articolo 23-quater, commi 1 e 2, del decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 17 dicembre 2018, e all’articolo 1, comma 340, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019. Introdotto dalla legge di Stabilità 2015, riconosciuto per ogni figlio adottato o nato entro l’anno considerato e corrisposto fino al primo anno di età o fino al primo anno di adozione. Il contributo previsto è scaglionato per fasce di reddito; nel 2020 era pari a 1.920 euro annui per famiglie con ISEE non superiore a 7.000 euro, di importo pari a 1.440 euro per un valore dell’ISEE superiore a 7.000 euro ma inferiore a 40.000 euro, pari a 960 euro per le famiglie con ISEE superiore a 40.000 euro. A partire dal 2019, inoltre, per i figli successivi al primo l’importo viene aumentato del 20%;
3) il premio alla nascita o all’adozione,
all’articolo 1, comma 353, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016. Introdotto con legge di Stabilità 2017, la misura consiste in un contributo una tantum per un importo pari a 800 euro, erogato in unica soluzione e spettante al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione;
4) il fondo di sostegno alla natalità.
articolo 1, commi 348 e 349, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016. Istituito con legge di Bilancio 2017 e con una dotazione di 13 milioni di euro per il 2020 e 6 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il fondo è diretto a favorire l’accesso al credito alle famiglie con uno o più figli fino a tre anni (o fino a tre anni di adozione) tramite il rilascio di garanzie a banche e intermediari.
5) detrazioni IRPEF per figli a carico,
articolo 12, commi 1, lettera c), e 1- bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. Esse spettano in misura inversamente proporzionale al proprio reddito e si annullano per redditi pari o superiori a 95.000 euro;
6) l’assegno per il nucleo familiare,
articolo 2 del decreto legge n. 69 del 13 marzo 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 153 del 13 maggio 1988, nonché gli assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 30 maggio 1955. Introdotto nel 1988 e spettante per un importo che dipende dal reddito.
UNIVERSALE
UNIVERSALE: L’assegno sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi ed i percettori di misure di sostegno al reddito.
L'assegno sarà riconosciuto MENSILMENTE per:
- ciascun figlio nascituro a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
- ciascun figlio minorenne a carico;
- ciascun figlio maggiorenne a carico e fino al compimento del ventunesimo anno di età purché frequenti un percorso di formazione scolastica o professionale o un corso di laurea, svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale, sia registrato come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro; svolga il servizio civile universale;
- ciascun figlio disabile anche dopo il compimento del ventunesimo anno di età, qualora risulti ancora a carico.
L'assegno sarà riconosciuto a entrambi i genitori, tra i quali viene ripartito in egual misura.
In loro assenza spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva, annullamento o divorzio l'assegno, se manca un accordo viene erogato al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, invece, l'assegno è ripartito in pari misura tra i genitori. In caso di figlio maggiorenne a carico l'importo può essere corrisposto direttamente al figlio, su sua richiesta, al fine di favorirne l'autonomia.
I genitori devono possedere cumulativamente i seguenti requisiti:
avere la cittadinanza italiana o essere cittadini comunitari, o un suo familiare, con diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
essere soggetti al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
essere residenti e domiciliati, con i figli a carico, in Italia per l'intera durata del beneficio;
essere stato o essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale.
Secondo l'Istat la riforma dell'assegno unico determinerebbe un incremento di reddito per il 68% delle famiglie, in particolare quelle dei lavoratori autonomi che oggi non percepiscono gli Anf e coloro che non raggiungono la soglia per la capienza delle detrazioni fiscali (redditi molto bassi e famiglie numerose).
Bonus Asilo Nido
Bonus asilo nido
Di seguito, gli importi massimi concessi e i relativi importi mensili:
- ISEE minorenni fino a 25mila euro = 3mila euro all’anno
(importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi).
Per non superare il tetto annuo di 3mila euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (272,73 euro).
L’undicesima mensilità è pari a 272,70 euro; - ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40mila euro = 2.500 euro all’anno
(importo massimo mensile erogabile 227,27 al mese per 11 mesi).
Per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (227,27 euro).
L’undicesima mensilità è pari a 227,30 euro; - ISEE minorenni da 40.001 euro = 1.500 euro all’anno
(importo massimo mensile erogabile 136,37 al mese per 11 mesi).
Per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (136,37 euro).
L’undicesima mensilità è pari a 136,30 euro; - 1500 euro all’anno (136,37 euro mensili) nel caso di:
- ISEE valido mancante;
- richiesta presentata dal genitore che non fa parte del nucleo familiare del minore.