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Redditi PF

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Il Modello REDDITI PERSONE FISICHE è un modello tramite il quale è  possibile presentare le dichiarazioni fiscali, di fatto sostituisce in  tutto e per tutto il già noto modello UNICO, tale modifica è essenzialmente di tipo letterale, si è resa necessaria perché è venuta meno la valenza di unicità del modello di dichiarazione dei redditi, in precedenza, il modello  Unico accoglieva al proprio interno, sia redditi che iva (per i  soggetti obbligati) ora la dichiarazione iva modello 11 ha scadenze e  modalità di presentazione del tutto diverse dal modello REDDITI che per  le persone fisiche a prescindere dal fatto che siano anche detentori di  redditi d’impresa o professionali riguarda unicamente l’Irpef.
                                    
                                         Redditi Persone Fisiche o 730?                                     
                                    
La scelta  del modello Redditi al posto del modello 730 non è sempre rimessa alla  volontà del contribuente per la possibilità di avere liquidati i propri  crediti fiscali o comunque la maggiore semplicità del modello 730, a  volte ricorrere al modello Redditi è un obbligo. Non sarà perciò  possibile ricorrere al modello 730, nei casi di:
  • redditi derivanti da produzione di “agroenergie” oltre i limiti previsti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi  di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica  l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 e D5;
  • Redditi a tassazione separata come il TFR erogato da NON SOSTITUTI come il lavoro domestico.
  • plusvalenze  derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non  qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate  in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a  fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati  regolamentati;
  • redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
  • nel 2023 e/o nel 2024 non sono residenti in Italia;
  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
  • utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
  • nel  2023 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma  2, lettera a) del TUIR erogati da soggetti esteri, delle persone fisiche  che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni  appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non  superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria,  Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
  • devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato
  • devono liquidare l’IVIE o l’IVAFE
  • devono rendere informazioni ai fini del monitoraggio fiscale di Cripto valute e investimenti all'estero.

Al  di fuori di queste specifiche casistiche, viene lasciata la libertà al  contribuente di poter ricorrere al modello Redditi Persone Fisiche 2024 oppure al più conveniente modello 730 2024.
                                    
                                        Così come accade  con il modello 730 anche nel caso in cui non siano obbligati, i  contribuenti possono comunque presentare Redditi PF per far valere  eventuali oneri sostenuti, deduzioni e/o detrazioni non attribuite o  attribuite in misura inferiore a quella spettante oppure per chiedere il  rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione  presentata nel 2023 o da acconti versati nello stesso anno. Quello che  cambia rispetto all’adozione del modello 730 sono ovviamente i tempi e  le modalità di liquidazione dei crediti tributari.

                                    
                                         Quando si presenta la dichiarazione                                     
                                    
Sulla base  delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche,  il Modello REDDITI Persone Fisiche 2023 deve essere presentato entro i  termini seguenti:
dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 per usufruire delle eventuali rateizzazioni in caso di debito senza sanzioni;
entro  il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via  telematica, ad esempio tramite il CAF, che oltre a curare la spedizione  saprà fornire tutte le indicazioni utili ad una corretta compilazione. Tenere presente che in caso di debito scaturito dai conteggi la rateizzazione non sarà possibile se non con RAVVEDIMENTO.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
SI RICORDA CHE I CAF POSSONO COMPILARE I MODELLI REDDITI NON PARTITA IVA I QUALI DOVRANNO AVVALERSI DEI SERVIZI DI UN PROFESSIONISTA COMMERCIALISTA.
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