Sostegno al reddito - Pongetti Servizi

Vai ai contenuti

Sostegno al reddito

Patronato

Disoccupazione Naspi
L'indennità di disoccupazione NASpI spetta a tutti i lavoratori dipendenti che, dal 1° maggio 2015,   abbiano perduto involontariamente la propria occupazione di natura subordinata, ivi compresi, apprendisti,   personale artistico subordinato, soci lavoratori di cooperativa, dipendenti a tempo determinato   della Pubblica Amministrazione con inclusione dei lavoratori precari della scuola, lavoratori che hanno cessato il lavoro per dimissioni avvenute durante il periodo tutelato di maternità   (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio)   o nei casi stabiliti dalla legge per giusta causa e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Limporto erogato dall'INPS si riduce del 3% ogni mese, a partire dal 6° mese di emissione.
ASDI
Insieme alla Naspi è stata introdotta l'Asdi. È un nuovo supporto al sostegno sul reddito per coloro che, dopo aver esaurito la Naspi, ancora non hanno trovato un lavoro. I requisiti prevedono oltre allo stato di disoccupazione altri parametri. Occorre avere una situazione Isee di € 5000, avere un'età superiore ai 55 anni o avere nel nucleo familiare un minore. Dettagli per Asdi

Mobilità
La mobilità ordinaria è uno degli strumenti previsti dalla legge  (i cosiddetti ammortizzatori sociali) per rendere meno drammatiche le  conseguenze della perdita del lavoro.  L'iscrizione nelle liste di mobilità offre, a determinate condizioni, un  sostegno economico ai lavoratori licenziati e attiva i meccanismi  necessari per favorirne la rioccupazione. Essa, quindi, non consiste  semplicemente in un aiuto economico, ma facilita per i  lavoratori  licenziati da aziende in crisi la riassunzione presso  altre che hanno  bisogno di manodopera.  La mobilità è finanziata con il versamento del contributo dello 0,30% da  parte delle aziende destinatarie al quale va aggiunto, al momento  dell'avvio della procedura di mobilità, il cosiddetto contributo  d'ingresso. Per ogni lavoratore posto in mobilità, le imprese  generalmente devono versare all'Inps un contributo calcolato in  proporzione all'indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore.  I requisiti per ottenere l'indennità sono:   essere stati assunti con contratto a tempo indeterminato;   avere la qualifica di operaio, impiegato, quadro;   essere dipendenti di aziende che ai sensi della legge 223 del 1991 e  successive modificazioni possano ricorrere alle procedure di mobilità;  iscrizione nelle liste di mobilità compilate dall'ufficio regionale del  lavoro;   anzianità aziendale di almeno 12 mesi maturata nell'ultimo rapporto di  lavoro con l'azienda che lo ha messo in mobilità di cui almeno 6 mesi di  effettivo lavoro, comprese ferie, festività, infortuni e astensione  obbligatoria per maternità.   
 

Assegno di Inclusione
Attenzione!! Il Reddito di Cittadinanza è stato abolito dal 30/06/2023

Assegno di inclusione: importo, durata
Il contributo economico  dell'Assegno di inclusione  consisterà in una
  • integrazione al reddito  fino a 6mila euro l’anno (  innalzate  a 560 mensili nel caso  tutti i componenti abbiano almeno 67 anni  oppure in presenza di disabili gravi). moltiplicato per la scala di  equivalenza sulla base dei componenti, con importo minimo pari a 480 euro e
  • integrazione  per l'affitto  fino a un massimo di 3360 euro annui o pari a 1800 euro per nuclei composti da over 67 o con disabili gravi o non autosufficienti
Il contributo sarà erogato con la Carta di inclusione elettronica consentira  di fare prelievi e un bonifico per l'affitto.
L'assegno di inclusione durerà 18 mesi  con stop di 1 mese e possibili  rinnovi  per ulteriori 12 mesi sempre con 1 mese di stop.
In caso di avvio di attività di lavoro l'assegno sarà  cumulabile con i  relativi redditi fino a 3000 euro annui, che andranno comunicati all'INPS.
Per i primi due mesi di variazione del reddito l'assegno è comunque garantito.
Chi avrà diritto all'assegno di inclusione: requisiti,  cittadinanza  e  ISEE
Il nuovo assegno di inclusione  2024  come detto è riservato ai nuclei familiari in cui siano presenti persone:
  • disabili
  • minorenni
  • almeno 60 anni di età
  • inserite  in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.
I richiedenti possono essere
  • cittadini italiani
  • cittadini europei o loro familiari
  • cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo
Non devono:
  • essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
  • avere  sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell'articolo 444 e  seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto "patteggiamento"),  nei 10 anni precedenti  la  richiesta.
La famiglia dovrà avere
  • Isee non superiore a 9.360 euro ( come per il Reddito di cittadinanza )
  • valore di reddito familiare  inferiore  6mila euro annui  maggiorato sulla base del numero di componenti in particolare disabili
  • NON possesso di auto oltre 1600 cc o moto  oltre 250 cc ., o barche
  • immobile prima casa NON superiore a 150mila euro ai fini IMU
  • altri immobili NONsuperiori a 30mila euro ai fini ISEE
Se  il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore  a 67 anni, o da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave  o di non autosufficienza,  la soglia di reddito familiare è fissata in  euro 7.560 annui,
L'assegno sarà compatibile con la percezione di NASPI, DISCOLL, Disoccupazione agricola
Attenzione  non deve essere presente nella famiglia un componente che abbia  rassegnato le dimissioni dal posto di lavoro (tranne che per giusta  causa)
Assegno di inclusione Scala di equivalenza
Assegno di inclusione  minimo e massimo scala di equivalenza coefficienti  aggiuntivi parametro 1 per nucleo con 1 soggetto fragile 0,5 per ciascun altro componente con disabilita arriva a un massimo di 2,2, elevato a 2,3 in presenza di disabili gravi o non autosufficienti 0,4 per ogni altro componente con età pari o oltre 60 anni
0,15 per ogni minore, fino a 2.
0,10 per ogni minore oltre il secondo non  sono conteggiati i componenti che risiedono in strutture pubbliche e  che interrompono la residenza in Italia per piu di 4 mesi anche non  continuativi nel periodo di 18 mesi
Assegno di inclusione: sgravi per assunzioni  e lavoro autonomo
Come per il reddito di cittadinanza, restano  gli sgravi  per i datori di lavoro  che assumano i percettori  di Assegno di inclusione e le agenzie per il lavoro che facciano da tramite e  un contributo aggiuntivo per il beneficiario che intraprenda una attività lavorativa autonoma .
Il  decreto  prevede in particolare:
  • un  esonero contributivo  totale del 100% (fino a 8mila euro l’anno)  per i  datori di lavoro privati per 24 mesi  per contratti a tempo  indeterminato
  • ridotto del 50% per contratti a termine o stagionali  per 12 mesi,
È previsto anche un incentivo del 30%  per  l'eventuale intervento delle agenzie per il lavoro per ogni assunzione   di percettori di assegno di inclusione o supporto per il lavoro e un  incentivo del 60%  per la mediazione da parte di enti autorizzati e   enti del terzo settore in caso di assunzione di persone con  disabilità.
Per i casi in cui il percettore avvii una attività di lavoro autonomo o di impresa o si associ a una cooperativa può richiedere un beneficio aggiuntivo di  6 mensilità dell'assegno (max 3mila euro).  Le modalità di richiesta saranno stabilite da un prossimo decreto del Ministero del lavoro .
Le agevolazioni descritte sono concesse nei limiti del vigente Regolamento UE  sugli aiuti di Stato.
Assegno di inclusione e obbligo di  studio o lavoro - offerta congrua
Come per il RDC i componenti del nucleo che percepisce l'assegno di inclusione  che siano   disoccupati,  maggiorenni ,  non impegnati in corsi di studi  devono intraprendere il percorso di inserimento lavorativo previa  registrazione al SIISL nuovo sistema  informativo per l' inclusione  sociale e lavorativa  che trasmette i dati dal competente Centro per  l'Impiego.   
I beneficiari dell'Assegno di  inclusione  tra diciotto e ventinove anni che non hanno adempiuto agli  obblighi di istruzione devono frequenstare i corsi di istruzione per  adulti di primo livello.  
Sono esonerati dall'obbligo di lavoro
  • over 60,
  • disabili
  • soggetti con patologie oncologiche
  • componenti con carichi di cura (figli sotto i  tre anni o disabili in condizioni di gravità)
  • le donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere  
L'assegno  decade in caso di   rifiuto della prima offerta di lavoro congrua cioè
  • contratto o a tempo indeterminato senza limiti di distanza a tempo pieno o almeno part time per almeno il 60% con stipendio previsto dal ccnl
  • contratto a tempo determinato entro 80 km dalla residenza.
Solo  nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età  inferiore a quattordici anni, anche  con genitori  legalmente separati,  l'offerta va accettata se il luogo di lavoro non eccede la distanza di  80 chilometri dal domicilio  o  raggiungibile nel limite temporale  massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
L'assegno si sospende per il periodo di eventuali contratti di lavoro fino a 6 mesi e riprende al termine.
Assegno di inclusione: le sanzioni previste
Chiunque  per ottenere indebitamente  l'Assegno di inclusione  rende o utilizza  dichiarazioni o documenti falsi o  omette  informazioni  dovute,  è    punito  con  la
reclusione da due a sei anni.
L'omessa   comunicazione  delle  variazioni  del  reddito  o  del  patrimonio,  anche se provenienti da attivita' irregolari, e  di altre informazioni  dovute e rilevanti  e' punita con la reclusione da  uno  a  tre anni.
Alla  condanna in via definitiva del beneficiario per i reati  citati  o  per   un  delitto  non  colposo  che  comporti  l'applicazione di una pena  non inferiore a  un  anno  di  reclusione,   consegue,   l'immediata  decadenza dal beneficio  e  il  beneficiario  e'  tenuto  alla   restituzione  di  quanto  indebitamente  percepito.




Torna ai contenuti